Seguono gli altri immobili, con pochi appartamenti (3 e 2). secondo me bisogna risalire alla costruzione della fognatura ed alle quote di partecipazione per la costruzione della stessa. se la costruzione degli edifici è coeva con la costruzione della fognatura occorre vedere cosa prevedono gli accordi intercorsi tra i vari proprietari altrimenti si applicano le norme previste per la comunione. 1101 dice che le quote di compartecipazione nella comunione si presumono uguali.
Diversa sarebbe la situazione se la fognatura fosse stata costruita dal condominio più distante e gli altri due edifici (2 e3) si fossero allacciati in un secondo momento. Mille grazie per le risposte. Grazie ancora se vorrete chiarirmi eventuali elementi che sfuggono al mio ragionamento. siccome i diametri delle tubazioni fognarie, funzionanti a gravità (cioè non in pressione) sono in funzione degli utenti serviti, mi sembra probabile che, visto il duplicamento degli utenti scaricanti, con l'allaccio del condominio si sia rifatta la fognatra. Il buon senso, oltre alle leggi di idraulica, dice che a valle del punto di immissione il diametro debba aumentare per favorire il deflusso ed evitare rigurgiti.
Se per scaricare i reflui di 5 abitazioni può essere sufficiente una tubazione da 100/120 mm di diametro; per scaricare 12 abitazioni ci vuole almeno un 200/220. Quindi la fognatura del complesso deve avere una struttura a cannocchiale retrattile con i diametri maggiori a valle delle immissioni successive. Sembra appurato che la condotta fognaria sia in comunione; che la comunione sia nata in parti uguali ('a punto di scarico') su tutta la condotta: la comunione non inizia dal punto di immissione del proprio scarico ma è su tutto il bene a meno che all'atto della costituzione del bene non sia stato stabilito diversamente.
Grazie Luigi per il tuo intervento. E' vero che la domanda si articola sul rapporto 'possesso comune/utilizzo' ed è proprio per questo che sto cercando di dirimere la questione. Il condominio si è allacciato ad una condotta esistente che partiva a monte del condominio stesso: l'attuale rifacimento si è attestato su un tubo da 160 che accoglie la tratta precedente di uguale diametro (non sono stati proprio professionalissimi..
Il codice civile art. 1123 2°c. In pratica famiglia composta da genitori e tre figli: due maschi una femmina. Muore il padre fanno la suddivisione della casa: 1/2 alla vedova, 1/6 a ciascuno dei tre figli. Mentre la figlia rimane a casa con la madre i due maschi se ne vanno e formano una loro famiglia. Anche la femmina trova da maritarsi e coglie l'occasione del suo matrimonio per dare alla casa, a suo dire fatiscente, una bella ripulita: i lavori sembra che li abbia pagati lei sostenendo di avere tutte le ricevute. Dopo una dozzina d'anni muore anche la madre la quale fa testamento e dichiara la figlia erede universale della sua proprietà. Ovviamente nasce un contenzioso tra i fratelli e la sorella. La figlia rimasta in casa chiede ai fratelli la compartecipazione alle spese di ristrutturazione della casa. Il fondamento è l'art. 1110 del. c.c. Ora la domanda è applichiamo gli articoli della comunione di un bene o gli articoli relativi al condominio (dove pure ci sono beni in comune)? In quest'ultimo caso vale il 1117.
Ripartizione delle spese relative all’ascensore. In mancanza di regolamento contrattuale, per le spese relative all’ascensore, si ricorre al codice civile per il quale: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. Grazie Dimaraz. Se puoi, se hai tempo.. la legge dice questo, salvo altri accordi contrattuali. Ripartizione delle spese relative all’ascensore.
In pratica famiglia composta da genitori e tre figli. Muore il padre fanno la suddivisione della casa: 1/2 alla vedova, 1/6 a ciascuno dei tre figli. Mentre la figlia rimane a casa con la madre i due maschi se ne vanno e formano una loro famiglia. Anche la femmina trova da maritarsi e coglie l'occasione del suo matrimonio per dare alla casa, a suo dire fatiscente, una bella ripulita: i lavori sembra che li abbia pagati lei sostenendo di avere tutte le ricevute. Dopo una dozzina d'anni muore anche la madre la quale fa testamento e dichiara la figlia erede universale della sua proprietà. Ovviamente nasce un contenzioso tra i fratelli e la sorella. La figlia rimasta in casa chiede ai fratelli la compartecipazione alle spese di ristrutturazione della casa. Il fondamento è l'art. 1110 del. c.c. Ora la domanda è applichiamo gli articoli della comunione di un bene o gli articoli relativi al condominio (dove pure ci sono beni in comune)? In quest'ultimo caso vale il 1117.
Grazie Luigi, io propenderei per la comunione di beni. Grazie Dimaraz. Se puoi, se hai tempo.. non riesco a vederne l'applicazione. Il condominio parziale si applica sul bene comune a servizio di solo alcuni condomini: lo scarico dei servizi dei gabinetti degli appartamenti del lato sinistro/destro di una scala, oppure la linea di alimentazione dell'acqua potabile degli appartamenti raggiungibili dalla medesima scala. In questi casi il costo degli interventi non viene distribuito su tutti i condòmini presenti nell'edificio ma solo su quelli serviti dalla medesima scala o che si trovano su di un lato della scala stessa. Il tratto di fognatura che dal condominio arriva fino alla immissione del primo villino non può essere paragonato al tratto di condotta che dal villino medesimo entra nella fognatura, perché sembra che la fognatura arrivi da monte del condominio. Se la fognatura nascesse dal condominio le spese di manutenzione e rifacimento sarebbero a carico di quest'ultimo; ma sembra che non sia così.
Il tratto a monte del condominio di chi è? Il problema nasce dal momento in cui il comune ha ceduto questo tratto di fognatura. Bisognerebbe leggere la delibera con la quale il Comune ha dismesso la fognatura mettendola in carico agli edifici serviti dalla condotta stessa. - ipotesi di SuperCondominio ex art. L’allaccio di acqua e fogna non è semplice: per questo motivo i Comuni richiedono il progetto di un professionista abilitato, con la presentazione di una richiesta da parte del privato cittadino. Gli allacci fognari sono i collegamenti dei condotti di deflusso delle acque reflue che uniscono i luoghi di produzione dello scarico domestico al sistema di raccolta cittadino (fogna nera o rete di fognatura). Tutte le utenze civili, commerciali e industriali, sia pubbliche che private, che si trovano in luoghi serviti da reti di fognatura sono obbligate a collegare i propri scarichi alla fogna pubblica, secondo quanto riportato dal Regolamento comunale degli scarichi dell’impianto fognario (per il quale si rimanda alle normative ufficiali dei singoli Comuni) e secondo quanto evidenziato nel Decreto Legislativo Unico delle Acque 11/5/1999 n. 1. 2. 3. 4.
Direi che se non siete organizzati in Supercondominio esiste solo una servitù che non costituisce titolo per utilizzare dispositivi/norme riferibili al Condominio. Sulla "fognatura" siete una comunione. La spesa và ripartita per sezioni di innesto. Dubito vi sia un solo collegamento quidi la parte comune a tutti andrà divisa secondo un criterio da stabilirsi (condivisibile il valore catastale o la "potenzialità abitativa"...visto l' uso specifico dell' impianto). A mano a mano che la "sezione" di impianto serva un numero minore di "comunisti" la spesa si ripartirà solo frà questi. - - - Aggiornato - - - Direi che se non siete organizzati in Supercondominio esiste solo una servitù che non costituisce titolo per utilizzare dispositivi/norme riferibili al Condominio. Quello riferito alla manutenzione del passaggio soggetto a servitù non coinvolge la fongatura ma si potrebbe assumerne il concetto. Sulla "fognatura" siete una comunione e i "millesimi" vanno calcolati facendo una valutazione dove 1000 sia il totale di condominio+villette. Comunque la spesa và ripartita per sezioni di innesto. Dubito vi sia un solo collegamento quidi la parte comune a tutti andrà divisa secondo un criterio da stabilirsi (condivisibile il valore catastale o la "potenzialità abitativa"...visto l' uso specifico dell' impianto).
E' obbligato il Condominio a concedere l'allaccio agli impianti idrico e fognario al proprietario di un magazzino C/2, da sempre sprovvisto di tali allacci? L'allaccio dell'unità immobiliare in questione agli impianti condominiali preesistenti deve ritenersi consentito ai sensi del disposto dell'art.1102 cod.civ.. A ciò non è di ostacolo l'originaria mancanza di tali allacci, nè il nuovo allaccio comporta l'alterazione della destinazione degli impianti al servizio condominiale. Alludo a una pronuncia: In tema di condominio, l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sè una modifica della stessa, perchè una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze. E' pertanto onere del condominio, che ne voglia negare l'autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza incide nella funzionalità dell'impianto, non potendo opporsi che il divieto all'allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare. (Cass.17-10-2007 n.21832).

Aspetti pratici di gestione e ripartizione delle spese
Tempo di lettura: 3 minuti. Quante volte hai sentito l’espressione “l’unione fa la forza”?! Sappi che è tanto più valida se si vive in condominio. Ad esempio, in un condominio è abitudine usufruire di spazi comuni e prendere decisioni insieme nelle assemblee per il bene e nel rispetto di tutti. Può accadere, a volte, che ci siano anche delle spese improvvise dovute a un guasto delle tubature, come le tubature della fognatura condominiale. Se la rete fognaria condominiale non funziona correttamente può causare danni e disagi nei singoli appartamenti. A chi rivolgersi in questi casi?
Nelle spese di manutenzione rientrano sia i lavori di rifacimento del tratto fognario, sia lo spurgo i cui interventi richiedono ditte specializzate. Il pagamento per i lavori si suddivide in base al valore delle singole proprietà dei condòmini, un criterio applicato spesso per la ripartizione delle spese (art. Si è invece esclusi dal pagamento se non si utilizza l’allaccio. Di norma, l’inquilino è tenuto a pagare le spese di manutenzione alla rete fognaria perché usufruisce direttamente del servizio.
Il condominio può essere interessato da un "Supercondominio" ex art. consolidato oppure da una situazione di comunione ordinaria: in questo caso la gestione si basa su quote e sezioni di innesto, con una ripartizione delle spese secondo criteri concordati o, in assenza di accordi, secondo norme civilistiche. L’allaccio di acqua e fognatura non è sempre semplice: i Comuni richiedono il progetto di un professionista abilitato e la presentazione di una richiesta da parte del privato cittadino.
- Tutte le utenze in aree servite da reti fognarie sono obbligate a collegare gli scarichi alla fogna pubblica secondo Regolamento comunale e normative locali.
- La fognatura è spesso una comunione tra condominio e villette, con sezioni di innesto da valutare per la ripartizione delle spese.
- In caso di allaccio di nuove utenze, il condominio non può opporsi se l’allaccio non compromette la funzionalità dell’impianto.
ALLACCIAMENTO A CONDOTTA ESISTENTE
Normativa e principi chiave
Il riferimento principale riguarda norme sull’uguale ripartizione delle quote di comunione, rapporti tra possesso comune e uso, e l’applicazione di disposizioni specifiche per il condominio quando esistono beni in comune. L’obbligo di allaccio alle reti fognarie e la necessità di un progetto professionale qualificato sono elementi ricorrenti nelle normative comunali e nel regolamento degli scarichi.
In mancanza di regolamento contrattuale esplicito, si applicano i principi generali del codice civile in materia di spese comuni, con particolare attenzione alle quote di partecipazione, ai millesimi e agli elementi di servizio forniti dall’impianto.
| Elemento | Descrizione | Giurisprudenza/Riferimenti |
|---|---|---|
| Comunicazione tra unità | Sezione di impianto servita e ripartizione delle spese tra i condòmini serviti | 1123, 1110, 1117 CC |
| Allaccio nuove utenze | Autorizzazione necessaria, non deve compromettere impianto | Cassazione 2007 n.21832 |
| Manutenzione e rifacimento | Spese per rifacimenti e spurghi secondo valore delle unità | Regolamenti comunali, norme CC |
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