La legge regionale del 26 marzo 1990, n. 13, coordinata con l’articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, disciplina gli scarichi nelle fognature pubbliche e gli scarichi civili, ponendo le basi per la gestione integrata delle acque reflue urbane e civili secondo i criteri del Piano regionale per la qualità delle acque (P.R.Q.A.).
Definizioni chiave e ambito di applicazione
Definizioni generali: per pubblica fognatura si intende un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli enti indicati dalla normativa regionale. Inoltre, si considera pubblico fognario un sistema coordinato con il piano regionale e con i gestori degli impianti di depurazione.
Oggetto della legge: la disciplina degli scarichi civili, definiti come quelli assimilabili o assimilabili ai civili secondo la normativa vigente, e la gestione degli scarichi pertinenti alle reti fognarie pubbliche in funzione degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal P.R.Q.A.
Autorizzazioni e controllo degli scarichi
L'autorizzazione allo scarico è obbligatoria per tutti gli scarichi, rilasciata dall'autorità competente al controllo, e deve essere rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che rispettano i limiti di accettabilità e le prescrizioni previste. In via preventiva o provvisoria, possono essere rilasciate autorizzazioni con prescrizioni atte a non peggiorare le condizioni ambientali. Il rilascio dell'autorizzazione è personalizzato al titolare dell'attività o al legale rappresentante, e, in caso di subentro, può essere necessario richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.
La procedura di autorizzazione è disciplinata dall’ordinamento regionale: salvo diversa disciplina regionale, la competenza ricade sulla Provincia o sull’Autorità d’Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, con termini di risposta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione è valida quattro anni; prima della scadenza va rinnovata, mantenendo le prescrizioni originarie, a meno che non siano previste modifiche normative o nuove condizioni tecniche. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo è concesso solo in forma espressa e non oltre sei mesi dalla scadenza.
Controllo della qualità dei reflui e adeguamenti
Il controllo sulla qualità degli scarichi terminali è mirato a garantire la tutela del corpo ricettore e deve essere accompagnato dal controllo della qualità dei reflui in ingresso all’impianto. Gli enti gestori delle fognature devono adottare misure per non peggiorare le caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore, anche in attesa dell’adeguamento ai limiti di accettabilità stabiliti dalla legge.
Classificazione degli scarichi e categorie di fognatura
Nella classificazione delle pubbliche fognature, la terza categoria comprende fognature caratterizzate da uno scarico finale originato da aree destinate a insediamenti produttivi. La gestione e le condizioni di recapito dipendono dalla categoria di appartenenza, con norme specifiche per gli scarichi civili esistenti, nuovi e assimilabili.
Scarichi civili esistenti e nuovi
Gli scarichi civili esistenti possono recapitare in pubbliche fognature, corpi idrici superficiali o, in alcuni casi limitati, sul suolo e nel sottosuolo, in presenza di particolari condizioni di quantità (volume giornaliero) e tipologia di insediamento. Gli scarichi civili nuovi, se collegati a impianti di depurazione centralizzati, devono rispettare fin dall’attivazione i limiti di accettabilità previsti, e in attesa del collegamento possono osservare prescrizioni specifiche.
In aggiunta, per gli scarichi puntuali sul suolo o nel sottosuolo di insediamenti civili con determinate caratteristiche dimensionali, è ammessa, in via eccezionale e solo per insediamenti esistenti o equiparati, la possibilità di scarico di volumi non superiori a 150 metri cubi al giorno, a condizione di rispettare le prescrizioni di cui al comma 1 e i limiti temporali imposti dall’autorità competente.
Modalità di recapitazione e gestione degli scarichi
I recapiti degli scarichi civili devono essere notificati agli enti gestori e agli organismi competenti, secondo i tempi e le modalità stabilite. Inoltre, la Giunta Regionale può intervenire per definire ambiti ottimali di gestione, al fine di ottenere una migliore razionalizzazione territoriale dei servizi di raccolta e depurazione, anche per lo scarico indiretto.
Per quanto riguarda le categorie di scarico, la legge prevede requisiti specifici di trattamento e di conformità, con piani di adeguamento entro termini stabiliti dall’Autorità competente e con possibilità di adeguamento delle pratiche di depurazione in funzione delle condizioni geografiche ed ambientali locali.
Tutele, gestione degli scarichi agricoli e sanzioni
La norma affronta anche l’utilizzo agronomico degli effluenti e i relativi limiti di accettabilità, prevedendo condizioni particolari per l’uso dei letami e degli effluenti in agricoltura e prevedendo norme complementari per prevenire effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo.
In caso di violazione delle norme, sono applicate le sanzioni previste dalla legge 319/1976 e successive modifiche. Inoltre, la Giunta Regionale può affidare studi e ricerche per l’attuazione della legge e per il raggiungimento degli obiettivi del P.R.Q.A., istituendo, se necessario, borse di studio.
Allineamento con normative nazionali e principi di autorizzazione
Il principio fondamentale è che tutti gli scarichi devono essere autorizzati preventivamente, con un’autorizzazione individuale e non tacita. L’autorizzazione contiene prescrizioni tecniche precise per garantire la tutela idrica e indicare lo scarico a cui fa riferimento. Il rilascio è personale e ricade sul titolare dell’attività o sul legale rappresentante; in caso di consorzi o enti pubblici economici, l’autorizzazione è rilasciata al soggetto giuridico competente o al consorzio, con responsabilità ripartite tra i titolari delle attività e il gestore dell’impianto.
Le norme regionali si intonano con i principi generali stabiliti dai decreti legislativi italiani in materia di acque reflue urbane e di controlli sugli scarichi, regolando procedure, tempi di istruttoria e requisiti per la concessione delle autorizzazioni, nonché l’adeguamento dei reflui alle condizioni ambientali locali e agli obiettivi del P.R.Q.A.

Le disposizioni includono inoltre riferimenti agli strumenti di controllo e gestione dei reflui: allineamento con i regolamenti di gestori, verifiche di conformità, e possibilità di prescrizioni ulteriori e mirate per garantire la compatibilità dei reflui con il sistema di raccolta e depurazione, anche in caso di regolamenti d’ambito che possono imporre misure aggiuntive.
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Possibilità di integrazione dati e tabelle di riferimento
All’interno della normativa esistono Allegati e Tabelle che definiscono i limiti di accettabilità e i parametri di qualificazione degli scarichi assimilabili ai civili, nonché le eccezioni per piccole utenze. Tale materiale può essere utile per predisporre una tabella di sintesi sui limiti di accettabilità per categorie di scarico e per ambiti di gestione.
| Categoria | Recapito | Limiti/Prescrizioni |
|---|---|---|
| Prima categoria | Corpi idrici superficiali | Varia per area obiettivo; separazione dei solidi e trattamenti minimi |
| Seconda categoria | Corpi idrici superficiali | Limiti di accettabilità secondo tabella 2 del P.R.Q.A. |
| Terza categoria | Sfoghi nel suolo/Sottosuolo o corpi idrici | Limiti della tabella A della legge 319/76 e successivi |