Il presente contributo intende approfondire il tema dell’attestazione di avvenuto smaltimento, con particolare riguardo alle sue implicazioni operative. In questa sede, pertanto, si ripercorrerà brevemente la normativa precedente, che faceva riferimento al certificato di avvenuto smaltimento, per poi comprendere l’impatto concreto delle nuove disposizioni recentemente entrate in vigore.
La precedente formulazione dell’art. 188, c. 3, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 stabiliva che la responsabilità del detentore era esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati delle operazioni di gestione rifiuti: “La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: …b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a darne comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”.
Il successivo c. 4 prescriveva poi che “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare… la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12”.
Purtroppo, il certificato di avvenuto smaltimento non è mai diventato effettivo, perché non è mai stato emanato il relativo decreto ministeriale - ciò non toglie che in via del tutto contrattuale alcune parti abbiano provveduto a redigerlo.
Il nuovo art. 188, dopo le modifiche apportate dal D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116, dispone al c. 1: “Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario… nel rispetto della Parte IV del presente decreto”.
Si fa da subito notare che innanzitutto si parla di produttore iniziale, e non più di detentore: ciò significa che è costui il principale responsabile della corretta gestione dei rifiuti. In secondo luogo, il nuovo c. 4 stabilisce che la consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore a uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità è esclusa nei casi: a) conferimento al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento…
Questo significa che la consegna a un soggetto autorizzato alle operazioni R13 o D15 non costituisce automaticamente esclusione di responsabilità; la norma successiva, infatti, introduce condizioni ulteriori. Il nuovo comma 5 dell’art. 188 stabilisce che, nel caso di conferimento a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di cui all’All. B, “la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto…”.
Alcune osservazioni in merito al nuovo testo dell’art. 188: innanzitutto, quello che nella previgente formulazione veniva definito “certificato di smaltimento” viene ora definito “attestazione di smaltimento” e, come sottolinea la dicitura stessa, sarà necessario, in aggiunta al formulario, solo nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti per operazioni di smaltimento e non di recupero. Poi, il riferimento al DPR 445/2000 implica profili sanzionatori: l’assenza di sanzioni espresse nel dlgs 152/06 per false dichiarazioni non esclude che l’attestazione possa essere soggetta a sanzioni indirette, ritenendosi applicabile l’art. 483 c.p. per false attestazioni in atti pubblici.
Stando così le cose, resta un vuoto riguardo a chi deve rilasciare l’attestazione e in quali tempi: l’ipotesi più coerente è che l’attestazione possa essere rilasciata solo da chi effettua lo smaltimento definitivo. Inoltre, gli impianti intermedi avrebbero la responsabilità di garantire al produttore due cose: che, dopo il passaggio in deposito preliminare, avverrà il definitivo smaltimento e che, per loro tramite, il destinatario finale rilascerà l’attestazione di avvenuto smaltimento. Si tratta quindi di una forma di corresponsabilità tra produttore, impianto intermedio e impianto finale.
Se il produttore destina i propri rifiuti a un impianto per l’operazione D15, dovrebbe chiedere all’impianto destinatario di impegnarsi, possibilmente per scritto, a fornire un’attestazione di avvenuto smaltimento non appena possibile. L’impianto autorizzato al deposito preliminare avrà l’obbligo di ricevere e inoltrare al produttore l’attestazione di avvenuto smaltimento. Il contenuto minimo dell’attestazione prevede dati dell’impianto e del titolare, quantità dei rifiuti trattati e tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
È possibile che l’attestazione rilasciata dall’impianto che svolge D13, D14 o D15 non contemplasse dati relativi all’impianto di deposito o di trattamento preliminare, ma relativi all’impianto che realizza lo smaltimento definitivo. Inoltre, questa disposizione è transitoria poiché, pur essendo in vigore dal 26 settembre 2020, è applicabile fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione del Registro Elettronico Nazionale, che dovrà definire le modalità di verifica e invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
In sintesi, finora il quadro ha mostrato una spinta verso una maggiore responsabilizzazione del produttore iniziale, con una nuova attestazione di smaltimento a integrazione del formulario. Rimane, tuttavia, un contesto operativo complesso che richiede coordinamento tra produttore, impianto intermedio e impianto finale, nonché una chiara definizione delle tempistiche e dei contenuti dell’attestazione, per garantire la tracciabilità e la conformità normativa.
- Questioni chiave: chi rilascia l’attestazione, quali dati deve contenere e entro when deve essere emessa.
- Ruolo degli intermedi e responsabilità condivisa tra le parti coinvolte.
- Incertezza normativa transitoria e necessità di decreto attuativo per il Registro Elettronico Nazionale.
Contesto pratico per il tema del riscaldamento domestico e la gestione dei rifiuti: sostituire una vecchia caldaia con un generatore di calore più efficiente rientra tra gli interventi che permettono di accedere agli incentivi del Conto Termico. Il certificato di smaltimento è spesso uno degli elementi chiave per risultare conformi alla richiesta di incentivo.
Cos’è il certificato di smaltimento e perché è indispensabile? È il documento che attesta che il vecchio generatore di calore è stato conferito presso un centro autorizzato per il trattamento e lo smaltimento, in conformità alle normative ambientali. Questo documento non è un semplice adempimento burocratico, ma un requisito essenziale per dimostrare la corretta gestione dei rifiuti e la conformità agli standard richiesti dal GSE per l’erogazione degli incentivi.
Come ottenere il certificato di smaltimento? Esistono due modalità principali: centro autorizzato di smaltimento o fornitore del nuovo generatore. Il certificato deve includere descrizione del generatore smaltito, dati del Soggetto Responsabile e riferimento all’intervento specifico per cui si richiede l’incentivo.
La gestione corretta della documentazione è cruciale perché eventuali errori possono compromettere la domanda di incentivo. Per esempio, mancanza di timbri o firme valide, o discrepanze tra il generatore indicato e quello effettivamente sostituito.
In questo contesto, l’intervento di un esperto può semplificare l’intera pratica: illustrare la corretta procedura di smaltimento, verificare la completezza della documentazione e gestire la comunicazione con il GSE per garantire che tutto sia in regola.
La chiave per accedere agli incentivi è che il certificato di smaltimento sia emesso in modo corretto, con tutti i dettagli richiesti dal GSE. Affidati a un team specializzato per evitare rischi burocratici e ottenere gli incentivi con serenità e professionalità.

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