Lo split payment (o scissione dei pagamenti) è un particolare modalità di gestione dell’IVA che riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri enti specificamente individuati dalla legge. A differenza delle regole ordinarie, l’IVA indicata in fattura viene versata direttamente all’Erario dall’ente pubblico che riceve la fattura. Introdotto per contrastare l’evasione fiscale, lo split payment è stato più volte modificato nel tempo e la sua applicazione è stata prorogata fino al 30 giugno 2029. In questo articolo vedremo cos’è lo split payment, quando si applica, come funziona nel concreto e quali soggetti coinvolge. Non mancherà un esempio di fattura in regime di split payment e un focus sugli adempimenti contabili richiesti a imprese e professionisti.
Cos’è lo split payment
Lo split payment è un meccanismo di applicazione dell’IVA in base al quale l’imposta non viene incassata dal fornitore, ma versata direttamente all’Erario dall’acquirente. L’acquirente è tipicamente la Pubblica Amministrazione (PA) anche se, come vedremo, sussistono estensioni al di fuori della PA. Nella pratica, con lo split payment la fattura è emessa con la consueta esposizione dell’aliquota IVA e della relativa imposta. Tuttavia, sarà onere del cessionario o committente versare al fornitore l’importo totale della fattura al netto dell’IVA; all’erario l’IVA esposta in fattura. Easyfatt è il software di fatturazione e gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.
Normativa sullo split payment
Le norme originarie prevedevano l’applicazione dello split payment essenzialmente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici, con alcune deroghe. Successivamente l’ambito di applicazione è stato esteso ad enti pubblici economici, fondazioni e società controllate o partecipate, nonché a società quotate inserite nell’indice FTSE MIB identificate ai fini IVA in Italia; quest’ultime sono state escluse dall’applicazione dal 1° luglio 2025. Il Contesto UE ha prorogato l’applicazione fino al 30 giugno 2029. In particolare, l’individuazione delle PA destinatarie si basa sull’elenco IPA pubblicato sul sito IndicePA, senza includere i gestori di pubblici esercizi che non hanno obbligo di fatturazione elettronica. Elaborazioni successive hanno pubblicato elenchi 2025-2026 sul sito del Dipartimento delle Finanze, suddivisi per tipologia di soggetto obbligato.
Ambito soggettivo: soggetti coinvolti
Come consolidato, lo split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di Amministrazioni Pubbliche; si estende anche a enti pubblici economici, fondazioni partecipate, società controllate o partecipate dalle PA, e società quotate FTSE MIB identificate per IVA fino al 30 giugno 2025. Le PA e gli enti inclusi possono essere centrali o locali. Per individuare i soggetti destinatari, si consultano gli elenchi pubblicati sul sito del MEF e sul Dipartimento delle Finanze, che definiscono quali realtà sono tenute all’esigibilità dell’imposta da parte dell’acquirente. In particolare, le fondazioni e le società partecipate hanno elenchi specifici aggiornati periodicamente, con efficacia costitutiva dall’inclusione nell’elenco e pubblicazione sul portale.
Ambito soggettivo: elenchi pubblici sul MEF e IPA
Per le fondazioni e gli enti destinatari, gli elenchi dal Dipartimento delle Finanze sono consultabili con effetto per l’anno successivo. L’iscrizione agli elenchi determina l’applicazione dello split payment dalla data di pubblicazione; eventuali inclusioni o esclusioni durante l’anno incidono dal momento dell’aggiornamento dell’elenco. L’IPA e MEF pubblicano periodicamente elenchi aggiornati per le diverse categorie:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri
- enti controllati dalle Amministrazioni Centrali
- enti controllati dalle Amministrazioni Locali
- ente o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza
- enti, fondazioni o società partecipate con almeno il 70% di capitale dalle PA
Ambito oggettivo: operazioni incluse, escluse e reverse charge
Le operazioni soggette al meccanismo includono la generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggette a IVA nei confronti di PA e soggetti assimilati. Sono escluse le operazioni non imponibili, esenti o fuori campo IVA, nonché quelle soggette a regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura o dispongono di regole proprie. Inoltre, operazioni soggette a reverse charge non rientrano nel regime di split payment, quando l’acquirente è debitore d’imposta secondo le regole IVA. Nei casi di ritenute alla fonte, l’esposizione IVA può essere soggetta a specifiche regole di esigibilità e versamento.
Adempimenti del cedente/prestatore
Il cedente emette la fattura secondo le regole ordinarie, con IVA esposta secondo l’aliquota, ma annotando “scissione dei pagamenti” e, se presente, il riferimento normativo ex art. 17-ter del DPR 633/72. In fatturazione elettronica, l’esigibilità IVA è indicata con il codice “S” nel campo esigibilità IVA. Il fornitore non deve includere l’imposta nella liquidazione periodica e deve registrare la fattura nel registro IVA vendite con evidenza dell’IVA non incassata. È consigliabile annotare separatamente le operazioni soggette a split payment, ad esempio con una colonna o codice contabile dedicato.
Split payment: esempio pratico
Un’impresa emette una fattura a un Comune per una prestazione di servizi di valore 1.000 euro, IVA 22% 220 euro. Imponibile 1.000 euro; totale documento 1.220 euro. Pur essendo correttamente esposta in fattura, l’IVA di 220 euro non viene incassata dall’impresa, perché versata all’Erario dal Comune.
Esempio di fattura in split payment
Nell’esempio pratico, la fattura deve contenere la dicitura “scissione dei pagamenti” e, in XML FatturaPA, esigibilità IVA impostata a “S” e riferimento normativo “Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72”. Il fornitore registra l’IVA separatamente dal pagamento al fornitore e non la incorpora nella liquidazione periodica. Il modello di fattura include imponibile, aliquota IVA e importo IVA, con annotazioni dedicate per la scissione.
Adempimenti in capo al cessionario/committente
La PA o il soggetto cliente deve versare l’IVA all’Erario, seppur ricevendo la fattura con IVA esposta. L’esigibilità è determinata dalla data di pagamento o, se optato, dalla ricezione o registrazione della fattura. Per i pagamenti, la PA deve annotare le fatture entro il 15 del mese successivo, secondo le regole stabilite dal Decreto e dalle circolari correlate. Le regole prevedono che l’IVA non venga versata dal fornitore ma dal cessionario/committente, mantenendo però la qualifica di debitore d’imposta del fornitore per l’operazione.
Codici tributo e versamento IVA in split payment
Con la Risoluzione n. 139/E/17 sono stati istituiti codici tributo per il versamento IVA da parte di PA e società identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti. Per modello F24 EP, codice tributo 621E; per F24 standard, codice tributo 6041; i dettagli includono la causale, mese e anno di riferimento. I soggetti diversi da PA o società incluse usano codici 620E o 6040 con istruzioni specifiche. Il versamento va eseguito esclusivamente sul conto Erario o specifici conti indicati.
Quando diventa esigibile l’IVA nello split payment?
L’esigibilità dell’IVA nel regime split payment è al momento del pagamento dei corrispettivi, salvo opzione per esigibilità anticipata cioè alla ricezione o alla registrazione della fattura. Tale scelta può essere effettuata per ciascuna fattura ricevuta o registrata, tramite comportamento concludente del contribuente.
Come recuperare l’IVA versata in eccesso
Se l’aliquota IVA indicata è errata, l’Agenzia delle Entrate consente due vie: emissione di nota di variazione oppure recupero senza nota di variazione. La nota di variazione, se entro un anno dall’emissione, consente storno dell’imposta e rettifica in registri IVA; in caso di variazione oltre l’anno, la PA può detrarre o regolarizzare in base alle norme vigenti. In caso di recupero senza nota di variazione, la PA presenta una richiesta di rimborso all’Amministrazione Finanziaria per recuperare l’imposta indebitamente versata.
Split payment e reverse charge
Il reverse charge è un meccanismo analogo ma applicato tra soggetti privati: l’obbligo di versare l’imposta spetta al destinatario della fornitura. Le differenze principali sono che lo split payment è riservato alle PA e soggetti correlati, mentre il reverse charge riguarda transazioni tra privati; inoltre, nel split payment l’IVA è indicata in fattura ma non incassata, mentre nel reverse charge il fornitore emette una fattura senza IVA e il cliente emette un’autofattura che include l’IVA dovuta.
Adempimenti PA: responsabilità e sanzioni
In caso di mancate o ritardate versamenti da parte della PA, sono previste sanzioni amministrative. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la PA è responsabile del versamento all’Erario dell’imposta, e che errori o omissioni possono comportare sanzioni o richieste di regolarizzazione. In caso di fatturazione irregolare, la PA deve regolarizzare la fattura emessa senza corretta scissione dei pagamenti, emettendo una nota di variazione IVA ex art. 26 DPR 633/72 e un nuovo documento contabile.

La gestione corretta delle operazioni in split payment richiede attenzione agli elenchi dei destinatari, agli obblighi di annotazione contabile e all’esigibilità IVA, nonché una chiara distinzione tra imponibile e IVA esposta in fattura.
Esempio pratico aggiuntivo
Per evitare fraintendimenti, si consideri un Comune che acquista servizi per 1.000 euro al netto IVA. L’IVA viene versata dal Comune all’Erario, mentre l’imponibile è pagato al fornitore. L’esposizione in fattura resta invariata ma l’IVA non transita sul conto del fornitore.
Checklist pratica per fatture split payment
- verificare che il cliente sia PA o soggetto incluso negli elenchi
- indicare imponibile, aliquota IVA e imposta
- inserire la dicitura “scissione dei pagamenti” o riferimento all’art. 17-ter DPR 633/72
- valorizzare in fattura elettronica il campo Esigibilità IVA con “S”
- registrare l’IVA separatamente dalla liquidazione periodica del fornitore