Il Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto Crescita”) ha riaperto i termini per aderire alla Rottamazione-ter, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. L’agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla Rottamazione-ter già presentate entro il 30 aprile 2019.
Il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021) ha introdotto ulteriori ambiti di definizione agevolata. Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione è online il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, con le prime FAQ pubblicate per chiarire ambito applicativo e implementazione del servizio digitale. Da ora i contribuenti/intermediari possono verificare i carichi definibili e trasmettere l’istanza.
Ambito applicativo e scadenze: rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte, contributi previdenziali e sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, con riferimenti specifici agli articoli di DPR/633/1972 e DPR/1973. Restano escluse alcune categorie e si considerano anche i debiti oggetto di definizioni agevolate decadute o decadute in piani di rottamazione-quater.
La norma prevede la possibilità di estinguere i debiti rientranti nell’ambito applicativo versando solo capitale e rimborso spese, senza interessi, sanzioni, interessi di mora o aggio. Le scadenze di pagamento possono essere in unica soluzione o in 54 rate bimestrali in 9 anni, con rata minima di 100 euro. La scadenza della prima rata è fissata al 31 luglio 2026.
Decadenza e tolleranza: la decadenza si verifica se non si paga la prima rata o se si saltano due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata. È ammessa una tolleranza per una rata in arretrato, purché non sia l’ultima; il pagamento successivo copre quella arretrata. In caso di decadenza, i versamenti restano acconti e riprendono azioni cautelari/esecutive.
Rateazioni pregresse: la domanda sospende fino al 31/07/2026 le rateazioni in corso riferite a carichi definibili; se la domanda è accolta, i piani sono revocati per i carichi definibili. Per i carichi non definibili si prosegue con il pagamento. Sono disponibili guide e comunicati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per comprendere l’evoluzione della definizione agevolata.
Accesso al servizio e flussi operativi
Per aderire alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies), il contribuente può utilizzare due canali: area riservata con credenziali SPID/CIE/CNS e area pubblica senza credenziali, allegando la documentazione di riconoscimento. In area riservata è possibile selezionare i carichi rottamabili e scegliere se pagare in unica soluzione o a rate, con importo minimo della rata fissato a 100 euro.
La Comunicazione delle somme dovute verrà inviata entro il 30 giugno 2026 insieme ai moduli di pagamento. Il prospetto informativo sui debiti rottamabili può essere richiesto dall’area riservata o dall’area pubblica, completando i form disponibili e allegando la documentazione di riconoscimento.
Il piano di rateizzazione può prevedere fino a 18 rate in 5 anni, con due rate iniziali pari al 10% dell’importo complessivo dovuto, e le restanti rate suddivise nei successivi anni. Le istruzioni su come presentare domanda, i limiti e i tempi sono specificati nelle FAQ ufficiali.
Come si paga e cosa succede se si ritarda o si omette un pagamento
I canali di pagamento includono il sito istituzionale, l’app EquiClick, domiciliazione bancaria, versamenti presso sportelli bancari/POSTAL, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat CBILL e ATM aderenti. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate non consecutive o dell’ultima rata, la Definizione agevolata risulta inefficace; i pagamenti effettuati possono comunque essere considerati acconto. Se la domanda viene accolta, i debiti definibili non daranno luogo a nuove procedure cautelari o esecutive.
Se la domanda riguarda contenziosi o contenziosi con Agenzie delle Entrate-Riscossione, è possibile indicare la rinuncia a tali contenziosi nella domanda, come previsto dalla legge. In caso di adesione per debiti già in rateizzazione, le rate in corso possono essere sospese fino alla scadenza della prima rata della Definizione agevolata e i piani di rateizzazione precedenti possono essere revocati a tale data.
Aspetti pratici e note operative
La Definizione agevolata consente di definire anche debiti inclusi in precedenti definizioni agevolate decadute, purché rientrino nell’ambito applicativo previsto. Per i debiti affidati a enti locali o Regioni, le condizioni possono variare e possono essere revocate automaticamente in caso di riadesione all’agevolazione. È possibile richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e l’importo dovuto in misura agevolata.
È importante monitorare le scadenze e le comunicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le FAQ sul sito spiegano le novità, inclusa la possibilità di pagare in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate) e le condizioni di decadenza.

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| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Ambito applicativo | Debiti affidati tra 2000 e 2023 per imposte/potenziali sanzioni stradali |
| Modalità pagamento | Unica soluzione o 54 rate in 9 anni, importo minimo 100 euro |
| Scadenza prima rata | 31 luglio 2026 |
Per agevolare i contribuenti, la pagina web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone aree dedicate, FAQ aggiornate e moduli di pagamento, facilitando l’adesione anche per coloro che hanno già piani di rottamazione o stralcio in corso.
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