L’articolo 17 - ter, comma 1, prevede che la novità sia applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, con una condizione fondamentale legata ai soggetti destinatari delle predette prestazioni, individuati dai commi 1 e 1 - bis, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. Questo approfondimento è un estratto dall'e-book Split Payment 2017 del Dott. Nicola Forte.
In pratica, se il debito dell’IVA, che ordinariamente è posto a carico del soggetto cedente o prestatore, si trasferisce sul cessionario o committente, il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile. Infatti, a seguito del trasferimento di tale debito su di un altro soggetto, dovuta all’applicazione del reverse charge, il rischio che il cedente/prestatore possa assumere un comportamento fraudolento risulta completamente azzerato.
Questa indicazione è stata confermata anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n. In sostanza è necessario verificare prioritariamente se l’operazione debba essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17 del Decreto IVA e, qualora il riscontro fornisca un esito negativo, in presenza degli altri presupposti si applicherà il meccanismo della scissione.
Il meccanismo dell’inversione contabile prevede, quale presupposto fondamentale, il possesso della soggettività passiva ai fini IVA dell’acquirente/committente. Pertanto, se il destinatario della prestazione è un ente che esercita sia un’attività istituzionale/non commerciale, ma anche un’attività di tipo imprenditoriale/commerciale, sarà necessario verificare preventivamente la sfera a cui risulta destinata la prestazione.
I servizi di pulizia sono soggetti a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a - ter) del D.P.R. n. 633/1972 (disposizione modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. Soluzione: Sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge affinché si applichi, prioritariamente, l’inversione contabile. Infatti, i servizi di pulizia sono soggetti a tale meccanismo per effetto della modifica dell’art. 17, comma 6, lett. a - ter) del Decreto IVA avvenuta ad opera della legge di stabilità del 2015. Inoltre, la prestazione è resa nell’ambito della sfera commerciale (questa condizione deve coesistere).
L’impresa che ha prestato il servizio emetterà la fattura senza esercitare la rivalsa e quindi senza addebitare il tributo. A sua volta l’ente committente integrerà la fattura indicando la base imponibile, l’aliquota e l’Iva. La fornitura di cancelleria (di beni) non rientra oggettivamente tra le prestazioni soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett- a - ter) del D.P.R. n. Soluzione: Sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge affinché si applichi la scissione dei pagamenti. Infatti, il destinatario della prestazione è uno dei soggetti indicati dall’art. 17 - ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
La novità della scissione dei pagamenti richiede che l’Ente destinatario della prestazione trattenga a sé l’imposta addebitata, effettuando direttamente il versamento del tributo nelle casse dell’Erario. Conseguentemente lo split payment non è interessato dalle prestazioni che, pur essendo effettuate nei confronti degli Enti di cui all’art. 17 - ter, comma 1, sono documentate con il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. Tuttavia se l’Ente, interessato a documentare con maggiore rigore formale l’operazione chiede l’emissione della fattura, il rilascio di tale documento risulta obbligatorio.
A seguito delle ultime novità (cfr D.L. n. 50/2017) la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di società partecipate dallo Stato, dalle Amministrazioni territoriali, e società quotate. In tali ipotesi, in considerazione dell’applicazione del cosiddetto “principio di attrazione”, la prestazione posta in essere non potrà che essere destinata alla sfera commerciale della società committente. Sarà quindi necessario verificare esclusivamente se la prestazione in discorso sia oggettivamente riconducibile nel novero di quelle soggette all’inversione contabile. Nel caso in cui la verifica fornisca un esito positivo la scissione dei pagamenti sarà automaticamente esclusa.
La fornitura di cancelleria di beni mobili non rientra oggettivamente tra le prestazioni soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. Soluzione: Sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge affinché si applichi la scissione dei pagamenti. Infatti, il destinatario della prestazione è uno dei soggetti indicati dall’art. 17 - ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. L’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014, legge di stabilità per il 2015, contiene una misura di contrasto all’evasione del tutto innovativa: si tratta del meccanismo dello split payment.
Il meccanismo riguarda le cessioni di beni ed anche le prestazioni di servizi. Sono però escluse le fatture relative a prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto alla fonte, vale a dire quelle emessi dai professionisti a seguito di contratti di prestazione d’opera. Le pubbliche amministrazioni inseriscono l’operazione nei registri (artt. In base a tale meccanismo, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette a fatturazione seguendo le regole ordinarie. L’impresa cedente addebita l’IVA esercitando la rivalsa (art. 18, dPR n. 633/1972). L’importo da corrispondere all’impresa che ha reso la prestazione è al netto dell’IVA: i fornitori delle PA.
Il meccanismo intende arginare l’evasione e ha un impatto significativo sulla dinamica IVA, basata sul binomio rivalsa - detrazione. Il pregiudizio finanziario per il fornitore, che non può incassare l’IVA dai clienti, viene considerato dalla norma. È previsto che le operazioni soggette a split payment concorrano alla determinazione del presupposto dell’aliquota media ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell’IVA, con l’integrazione dell’art. 30, dPR 633/1972. Tuttavia, ci sono tempi tecnici dovuti all’adeguamento dei sistemi informativi delle PA, quindi le scuole possono accantonare le somme fino a versarle entro date stabilite.
Secondo la nuova disposizione dell’art. 17-ter dPR, non può sorgere alcun obbligo di pagamento dell’IVA da parte delle scuole fintanto che l’imposta non sia esigibile, ossia fino a quando la scuola paga il corrispettivo (comma 5 dell’art. 6 dPR 633/1972). In caso di verifiche, le PA e le scuole forniscono la documentazione all’Amministrazione finanziaria, anche in formato elettronico, per verificare la corrispondenza tra IVA dovuta e versata. I revisori vigilano sull’adeguata esecuzione dei versamenti e, in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
Il concetto di reverse charge interno riguarda ipotesi di inversione contabile poste in essere da soggetti passivi italiani. Il meccanismo comporta la traslazione sul cessionario dell’onere imponibile, con effetti sull’individuazione del presupposto d’imposta. Il legislatore ha introdotto una ulteriore misura antifrode: lo split payment. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di incertezza sia sufficiente attenersi alle indicazioni della PA committente o cessionaria, purché la PA abbia gli elementi per valutare la riconducibilità al regime della scissione dei pagamenti.
Difatti, questo meccanismo permette al cedente/prestatore, che effettua un’operazione nei confronti di un Ente pubblico che non agisce in qualità di soggetto passivo, di emettere fattura annotando “Iva da versare a cura del cessionario committente ai sensi dell’articolo 17-ter del D.p.r. n. 633/72”. In tal caso si ha un trasferimento del debito di imposta dal cedente al cessionario, ma non si verifica inversione contabile. Il legislatore intende prevenire fenomeni di evasione e frodi che riducono il gettito IVA, mettendo in campo strumenti sempre più mirati e aggiornati.
In sintesi, il presupposto per l’applicazione del sistema è l’assoggettamento all’imposta dell’operazione e l’esposizione della stessa nella fattura emessa dal fornitore. Dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” oppure “split payment” nell’ambito della fattura, e annotare l’IVA dovuta. I fornitori emettono fattura con indicazione dell’IVA e dell’annotazione prevista, registrando la fattura in regime di scissione contabile in modo distinto.
Nel caso di note di variazione si prevedono regole similari a quelle delle circolari precedenti. Per limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori di società soggette a split payment, le operazioni possono essere considerate come operazioni ad aliquota zero. Se il soggetto richiede il rimborso, potrà farlo anche sulla base degli altri presupposti previsti dalla norma. Split payment implica che le Pubbliche Amministrazioni verseranno l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore. Il decreto di attuazione è stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, definendo tempi e condizioni di applicazione.
Ambito di applicazione e riferimenti normativi
La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta è successiva a tale data. L’articolo 2 del decreto stabilisce che i soggetti passivi fornitori debbano emettere regolarmente la fattura apponendo l’annotazione prevista. Le amministrazioni possono utilizzare conti correnti convenzionati o versare direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità indicate, con tempistiche certe per l’adeguamento dei sistemi.
In caso di incertezza circa la qualificazione del soggetto, è stato previsto che i cedenti/prestatori rilascino documenti attestanti la riconducibilità a soggetti per i quali si applica la scissione dei pagamenti. Tale previsione aiuta a determinare se il regime sia quello della scissione dei pagamenti e non l’inversione contabile, e mira a evitare interpretazioni divergencei tra enti pubblici e fornitori privati.
Il regime mantiene neutralità per i soggetti che operano come operatori economici, garantendo che la rivalsa e la detrazione possano coesistere in condizioni controllate. Le norme hanno un impatto significativo sulle pratiche contabili, imponendo firme, annotazioni e registrazioni specifiche nelle fatture emesse e registrate dagli enti pubblici e dai fornitori.
- Presupposti generalizzati di applicazione e differenze tra reverse charge e scissione dei pagamenti.
- Soggettività passiva dell’acquirente/committente e verifica preventiva della destinazione della prestazione.
- Estensione dello split payment a enti partecipati, società quotate e soggetti con “regime di attrazione”.
- Eccezioni e casi pratici: servizi di pulizia, cancelleria, attività al minuto, e fatturazione tra PA e fornitori.
- Obblighi operativi per fornitori: indicare l’annotazione, registrare la fattura in scissione, emettere nota di variazione se necessario.
Alcuni riferimenti di tipo pratico includono l’indicazione dell’annotazione “scissione dei pagamenti” nella fattura, la gestione della registrazione contabile e l’importanza di allineare i sistemi informativi delle PA per l’adeguamento alle nuove disposizioni. Le fonti normative principali includono il D.P.R. 633/1972, l’art. 17-ter, e i decreti collegati alle manovre finanziarie che hanno esteso l’ambito di applicazione e definito i passaggi operativi per PA e fornitori.

Figura descrittiva del flusso di pagamento tra fornitore, committente pubblico e amministrazione, evidenziando l’esatta gestione dell’IVA, la rivalsa e la detrazione all’interno del meccanismo di split payment.
Lo Split Payment: come funziona?
Video introduttivo che mette a fuoco i concetti chiave: cosa è lo split payment, chi è coinvolto e quali sono le tappe principali dell’operatività.
Rischi, criticità e buone pratiche
La normativa mira a contenere l’evasione e le frodi, ma comporta sfide pratiche per PA e fornitori, tra cui l’adeguamento dei sistemi e la gestione delle note di variazione. Le PA devono assicurare la corretta contabilizzazione dell’IVA, mentre i fornitori devono documentare correttamente le operazioni soggette allo split payment per evitare sanzioni e recuperare eventuali irregolarità tramite strumenti di regolarizzazione.
È opportuno ricordare che la disciplina è soggetta a revisioni e aggiornamenti legislativi, come dimostrano le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 e le successive integrazioni circolari che hanno chiarito i limiti e i casi di esclusione. La coerenza tra annotazioni in fattura, registrazioni contabili e flussi di pagamento è cruciale per mantenere la neutralità fiscale e per evitare sanzioni amministrative.
Note e riferimenti utili
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 (chiarimenti su applicazione dello split payment).
- Decreto legge 50/2017: estensione dello split payment a ulteriori soggetti e condizioni.
- Decreti MEF e norme collegate che definiscono campo di applicazione e modalità di attuazione.
- Riferimenti dottrinali: Forte, Falsitta, Melis, Salvini, tra gli altri autori citati nella trattazione.
tags: #il #presupposto #dello #split #payment