L’Ater di Belluno informa i propri fornitori di essere tenuta, in virtù dell’art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. ...).
Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un regime speciale di pagamento dell’Iva che prevede la separazione del pagamento della fattura tra l’imponibile e l’imposta sul valore aggiunto.
Lo split payment è parte integrante dell’ordinamento da alcuni anni: è stato introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge Finanziaria 2014 e successivamente modificato da interventi come il D.L. 148/2017 e il D.L. 50/2017.
La presente comunicazione dell’Ater di Belluno si inserisce nell’ambito dell’adesione alle norme che disciplinano la scissione dei pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni e le loro controllate, incluse quelle operanti a livello locale nel Veneto.
Dal 1° gennaio 2018, relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, i fornitori dell’ATER dovranno emettere solo fatture di vendita in scissione dei pagamenti; in pratica continueranno ad esporre l’IVA ma indicheranno in calce al documento la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR n.”
Nella pratica, per le prestazioni in reverse charge (ex art. 17, comma 6, lett. a-ter DPR n. 633/1972) dal 01.01.2021 le relative fatture elettroniche devono essere emesse utilizzando il nuovo codice “Natura dell’operazione” N6.7: Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi.
In caso di mancata emissione di fattura con scissione dei pagamenti, il fornitore è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 8.000,00; inoltre, la PA è soggetta a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato per omissioni o ritardi nel versamento IVA.
Nella dichiarazione IVA sono presenti campi specifici per tenere conto delle modifiche introdotte dall’articolo 17-ter: Campo VE38 per le operazioni verso soggetti indicati all’art. 17-ter e Campo VJ18 per gli acquisti dai soggetti indicati, con indicazioni sulla modalità di versamento dell’imposta.
La disciplina riguarda anche le società controllate dalla PA e le società incluse nell’indice FTSE MIB, per le quali si applica la scissione nei tempi e modi definiti, con specifiche decorrenze dall’entrata in vigore delle relative norme.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate, circa le modifiche al D.L. 50/2017, si chiarisce che la scissione dei pagamenti non è applicabile in determinate ipotesi, come operazioni ad esenzione o quando la PA non effettua pagamento del corrispettivo (per esempio riscossioni o proventi) o per operazioni tra fornitori e PA che non comportano pagamento diretto all’esercente.
Inoltre, la PA e le sue controparti devono versare all’erario l’imposta, mentre l’esclusione dalla scissione è prevista in specifiche circostanze quali operazioni tra PA e soggetti non inclusi negli elenchi ufficiali.
Le novità introdotte dall’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, impongono che a partire dal 2015 l’IVA addebitata nelle fatture emesse verso le PA sia versata all’erario direttamente dalla PA stessa, con conseguente annotazione in fattura della dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.. 633/1972”.
La proroga dell’applicazione dello split payment è stata concessa dall’Unione Europea, con pubblicazione di elenchi aggiornati annualmente che indicano i soggetti destinatari della scissione dei pagamenti (PA e loro enti e controllate).
Il meccanismo si applica alle operazioni verso le PA e agli altri soggetti elencati nell’art. 17-ter, come definito dalle norme vigenti, con obblighi di annotazione e versamento dell’imposta da parte della PA o del cessionario/committente.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che, nei rapporti tra PA e fornitori, la scissione non si applica in tutte le ipotesi e che vanno considerate le specifiche condizioni di ciascun regime IVA, inclusi i regimi speciali e casi di esenzione o non imponibilità.
È importante consultare gli elenchi ufficiali annuali per verificare se un fornitore rientra tra i soggetti destinatari della scissione dei pagamenti e adeguare la dicitura in fattura di conseguenza.
- Lo split payment è stato introdotto inizialmente nel contesto dell’IVA verso le PA.
- Dal 2017 è stato esteso e modificato da interventi normativi, tra cui il D.L. 50/2017 e il D.L. 148/2017.
- La PA è responsabile del versamento dell’imposta alle casse dello Stato.
- Il fornitore deve indicare la dicitura specifica nelle fatture soggette allo split payment.
- Esistono eccezioni ed esclusioni specifiche previste dalle circolari ministeriali.
In sintesi, il Veneto, e in particolare l’Ater Belluno, segue un quadro normativo in evoluzione che richiede attenzione alle annotazioni di fattura, all’esigibilità dell’imposta e alle nuove codifiche per transazioni soggette a scissione dei pagamenti.
