Queste sono alcune delle misure introdotte dal Decreto Legge n. 87/2018 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’abolizione, per le operazioni fatturate dopo il 14 luglio 2018, dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Viene, così, ripristinata l’esclusione dallo split payment per i professionisti in vigore prima delle modifiche operate dal DL 50/2017.
Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, infatti, dallo split payment deriva un incremento esponenziale del credito IVA con una pesante perdita di liquidità, che l’ANCE ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l’anno. Il rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) è parte integrante delle novità di questa materia. Il decreto è noto come Decreto Dignità ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018.
Il provvedimento (articolo che esclude dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito) riporta al ripristino della versione originaria dell’art. 17-ter del DPR 633/72, antecedente alla modifica apportata dal DL 50/2017. Il meccanismo dello split payment consiste nella scissione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione: sono le stesse amministrazioni che acquistano beni o servizi a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura, e non i fornitori.
Dal 1° luglio 2017, il DL 50/2017 aveva esteso tale meccanismo anche ai professionisti e aveva ampliato la platea degli enti coinvolti. In merito al redditometrо, il DL prevede che il MEF possa emanare un decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva, sentiti ISTAT e le associazioni rappresentative dei consumatori. Split Payment addio: importanti novità per i professionisti con Partita Iva che lavorano con la Pubblica Amministrazione. Il 14 luglio è stato abolito l’obbligo di riportare la dicitura “scissione di pagamento” nelle fatture per operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il Decreto legge 87/2018, noto come Decreto Dignità, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sabato 14 luglio 2018. Nel caso degli Enti Pubblici, il versamento dell’imposta può attendere il pagamento della fattura da parte del committente. La Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto nel corpo del DPR 633/1972 il nuovo art. 17-ter, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”.
Secondo quanto disposto, dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (Split Payment) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti della Pubblica Amministrazione destinatari della nuova disposizione. Erano esclusi dall'applicazione di tale meccanismo i compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Soggetti per cui lo Split Payment si applica a decorre dal 01/01/2015 includono Stato, enti pubblici territoriali, camere di commercio, istituti universitari, aziende sanitarie locali e enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza. Con decorrenza 1° luglio 2017, il meccanismo si estendeva a tutte le pubbliche amministrazioni destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica.
Ulteriori soggetti per cui lo Split Payment si applica a partire dal 1/07/2017 comprendono tutte le amministrazioni, enti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, società controllate dallo Stato, società quotate FTSE MIB. La manovra aveva esteso l’obbligo anche alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte (es. liberi professionisti).
Con decorrenza 25 luglio 2017 il DM 13 luglio 2017 ha esteso lo Split Payment a tutte le pubbliche amministrazioni destinatari delle norme di fatturazione elettronica. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018, è stato abolito lo Split Payment per le prestazioni rese alla pubblica amministrazione i cui compensi siano assoggettati a ritenuta alla fonte. Pertanto, a decorrere dal 14 luglio 2018, i liberi professionisti potranno rilasciare fatture secondo le modalità ordinarie indicando in fattura come tipologia di imposta: I se si tratta di IVA ad esigibilità immediata; D se si tratta di IVA ad esigibilità differita.
Fatturazione attiva: nel caso di fatturazione da parte della Camera di commercio di Torino nei confronti dei soli soggetti sopra elencati, questa avverrà con indicazione dell’imponibile e dell’IVA, ma nelle NOTE verrà inserita la dicitura: “Iva versata dal committente ai sensi dell’art. 17 -ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti”.
Di conseguenza, l’importo che uno dei soggetti dovrà versare alla Camera sarà l’importo al netto dell’IVA. Nulla cambia nel caso del fuoricampo IVA, escluso, esente e reverse charge. Le indicazioni sono valide anche nel caso di fatturazione elettronica. Fatturazione passiva: per acquisti effettuati con pagamento in contanti e emissione di fattura, il fornitore dovrà rilasciare una fattura comprensiva di IVA, con la postilla indicata; la Camera di commercio di Torino pagherà solo l’imponibile, l’IVA verrà versata all’Erario successivamente.
Per gli acquisti da effettuare previa stipulazione di contratto, è preferibile che i fornitori trasmettano all’Ente fatture con rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17-ter. Restano escluse dall’applicazione del Split Payment le operazioni soggette al regime di inversione contabile “Reverse Charge” e ai regimi speciali ai fini IVA. L’articolo 17-ter del DPR 633/1972 ha avuto una sequenza di modifiche e proroghe, ma l’intervento principale non è stato semplicemente un ripristino della situazione precedente: il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta, principalmente i professionisti soggetti a ritenuta.
L’intervento pubblico continua con aggiornamenti sullo split payment: a decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate FTSE MIB identificate ai fini IVA sono escluse dallo split payment. Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sia versata dall’amministrazione acquirente all’Erario, non al fornitore. In generale, i soggetti obbligati includono tutte le amministrazioni, enti consolidati, società controllate dallo Stato, enti pubblici territoriali e società FTSE MIB.
Lo split payment è stato prorogato al 30 giugno 2029. La misura trova fondamento nella proposta di decisione della Commissione UE del 17 giugno 2026 e nella Decisione UE 2026/1728. In passato, la decisione UE n. 1552 del 25 luglio 2023 aveva trattato l’esonero per i soli professionisti, escludendo la platea più ampia prevista in anni precedenti. Il discrimen è la data di emissione della fattura: tutte le fatture emesse dopo il 14 luglio 2018 rientrano nelle nuove disposizioni, ma resta valido l’elenco storico di enti e categorie coinvolte prima di tale data.

Con queste modifiche, si consolida una tendenza verso una gestione fiscale più centralizzata dell’IVA per enti pubblici e professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione, bilanciando liquidità, controlli e adozione di nuove tecnologie di fatturazione elettronica.
Split payment in Italia fino al 2026: guida completa per imprenditori e pubblica amministrazione
| Anno | Evento | Soggetti coinvolti |
|---|---|---|
| 2015 | Introduzione split payment per enti pubblici | Enti pubblici, PA |
| 2017 | Estensione a professionisti e nuove categorie | Libri professionisti, PA |
| 2018 | Abolizione per professionisti con ritenute | Professionisti con ritenuta |
| 2025 | Esclusione di FTSE MIB dallo split payment | Società FTSE MIB |
| 2029 | Proroga dello split payment | PA, fornitori |
In sintesi, l’abolizione dello split payment per i professionisti rappresenta una riallocazione della gestione dell’IVA tra PA e fornitori, con effetti diretti sulla liquidità dei professionisti e sulle pratiche di fatturazione elettronica adottate dalle pubbliche amministrazioni.